Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Nomina del responsabile

Consorzi - Nomina del responsabile
QUESITO del 22/04/2006

SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 1) ESSENDO IL CONSORZIO UNA SOCIETA' PRIVATA INTERAMENTE A CAPITALE PUBBLICO E' SOGGETTA PER INTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA l. 109/94 2) IL CONSORZIO NON HA DIPENDENTI; SE SOGGETTA ALLA 109/94 E' TENUTA A PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO SI GARA D'APPALTO, CON QUALE ATTO VA NOMINATO? 3) SE TENUTO ALLA NOMINA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICOPRE LE MEDESIME FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ATTENDOSI A QUANTO DISPOSTO DAL DPR 554/99 RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PORGO DISTINTI SALUTI

LA PRESENTE PER PORRE DUE QUESITI:
1- A causa di una riorganizzazione degli Uffici, c'è stata una Sostituzione del Dirigente.
Come bisogna comportarsi per le procedure di gara già avviate, attualmente nella fase di pubblicazione ed affidamento? Continuano ad essere di competenza del precedente Dirigente o passano sotto la responsabilità del nuovo Dirigente del Settore?

2- Nel caso all'interno del Settore che bandisce l'appalto ( Servizi Sociali) non fosse presente un RUP che soddisfi tutti i requisiti previsti dalle Linee guida nr. 3, è possibile nominarlo comunque e farlo affiancare nelle varie fasi della procedura (dalla progettazione all'esecuzione) da strutture/persone differenti al fine di fornire il supporto adeguato e adempiere alla mancanza di alcuni requisiti? Per la fase di affidamento la struttura potrebbe essere la C.U.C interna dell'Ente?

Gentilissimi,
avrei bisogno di fare chiarezza in merito all’Individuazione delle figure del Committente (ai fini della sicurezza) nell’ambito di un cantiere di lavori affidato a terzi all’interno del contratto in PPP.
Secondo dubbio, come anticipato, è individuare chi è il Committente ex D. Lgs 81/2008 ai fini della sicurezza (che, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 81/2008, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto). A mio avviso il Committente dovrebbe essere il Concessionario in quanto soggetto che deve sopportare il rischio di costruzione (ossia il rischio che l’opera possa costare di più). Ma altri elementi depongono in contrario.
Nello schema di contratto approvato da ANAC con delibera 1116/2020 è previsto che il Direttore dei Lavori sia incaricato dal Concedente (art. 10 e allegato 2 definizioni). Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (che normalmente coincide con il D.L o comunque fa parte dell’ufficio direzione lavori) viene nominato dal Committente, quindi ne conseguirebbe che Committente ai fini della sicurezza sia il Concedente e non il Concessionario. Una tale ingerenza del Concedente sulla realizzazione dell’opera potrebbe comportare che il rischio di costruzione venga posto a carico del Concessionario solo sulla carta ed essere traslato in corso d’opera sul Concedente-Committente; infatti, essendo quest’ultimo responsabile ai fini della sicurezza potrebbe essere indotto a imporre oneri che poi il Concessionario non vuole accollarsi, trasferendole sul Concedente stesso.
Da ciò ne deriverebbe inoltre che Responsabile dei lavori sia il RUP della concessione.
Anche in questo caso chiedo cortesemente se è possibile chiarire chi riveste il ruolo di Committente ai fini del D. Lgs 81/2008 e di conseguenza di responsabile dei lavori.